Patente di guida

Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve iniziale o isolata o perde conoscenza deve
essere dissuasa dalla guida:

  • Vi è obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o alla revisione di validità della patente, all’Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali amministrativi, previdenziali, assistenziali o assicurativi abbiano accertato l’esistenza. Tuttavia NON è richiesto al medico di segnalare l’epilessia alle autorità competenti
  •  E’ richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/11/2010 (GU n. 301 del 27/12/2010), DL n.59 del 18/4/2011 (GU n.99 del 30/4/2011), che deve specificare il periodo di interdizione alla guida.

    Sintesi delle norme vigenti per idoneità alla guida:

    Gruppo I (A, B, B+E)

  • Epilessia: idoneo dopo un periodo libero da crisi di almeno un anno
  • Crisi epilettica provocata: idoneo su base individuale (deve essere accertato il fattore scatenante e la scarsa probabilità di ripetiizone della crisi durante la guida)
  • Prima o unica crisi epilettica non provocata: idoneo dopo 6 mesi senza crisi, osservazione per i successivi 5 anni
  • Crisi solo durante il sonno: idoneo a condizione che le crisi siano osservate per almeno un anno. In caso occorrano crisi in veglia, è richiesto un successivo periodo senza crisi di almeno un anno.
  • Crisi senza compromissione di coscienza o di capacità di azione: idoneo a condizione che le crisi siano state osservate per almeno un anno. In caso di crisi epilettiche di altra natura, richiesto un successivo periodo senza crisi di almeno un anno
  • Crisi da modificazione/riduzione della terapia antiepilettica per decisione medica: Sospensione per 3 mesi con ripristino del trattamento precedente. Raccomandata astensione per 6 mesi.
  • Intervento chirurgico per cura dell’epilessia: idoneo dopo un anno senza crisi
  • Altra perdita di coscienza: valutazione individuale in base al rischio di ricorrenza alla guida
  • Soggetti liberi da crisi da 10 anni in assenza di trattamento (clinicamente guariti): nessuna restrizione o limitazione
  • Soggetti liberi da crisi da 5 anni ma in trattamento farmacologico: idonei alla guida con durata di idoneità a discrezione della commissione medica locale

    Gruppo II (C, C+E, D, D+E)

  • Epilessia: idoneo alla guida dopo10 anni senza crisi, senza terapia antiepilettica e senza attività epilettiforme all’EEG.
    Tale regola si applica anche per l’epilessia in età pediatrica; in questi casi la commissione  stabilirà una validità limitata non superiore a 2 anni
  • Crisi epilettica provocata: idoneo su base individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi (deve essere accertato il fattore scatenante e la scarsa probabilità di ripetiizone della crisi durante la guida)
  • Prima o unica crisi epilettica non provocata: idoneo alla guida dopo 10 anni senza crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici
  • Lesione strutturale intracerebrale con rischio accresciuto di crisi: non idoneo
  • Altra perdita di coscienza: valutazione individuale in base al rischio di ricorrenza alla guida

    Invio del certificato via mail    ?????????